Commercio in sede fissa - esercizi di vicinato | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

Commercio in sede fissa - esercizi di vicinato

Gli Esercizi di vicinato (commercio al dettaglio in forma fissa) sono i negozi:
- con superficie massima di 150 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti
- con superficie massima di 250 mq nei Comuni oltre i 10.000 abitanti.
Per l'apertura, il trasferimento della sede e per l'ampliamento della superficie di vendita, occorre presentare allo sportello unico delle attività produttive la S.C.I.A. - MODELLO "A" Regionale, con la Scheda 1 e la Scheda 2 con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 (esclusivamente con modalità telematica certificata) sul sito del portale SUAP della Comunità Montana di Valle Camonica (http://www.sportellotelematico.cmvallecamonica.bs.it/) (vedasi apposita sezione S.C.I.A.). 
DALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE DEL COMUNE, l'interessato può iniziare l'attività.
Per il subingresso l'interessato deve presentare la S.C.I.A. - MODELLO "B" Regionale, con la Scheda 1. In caso di mancanza della scheda 1, perché il Comune non la richiede, specificarlo adeguatamente.
L'interessato può iniziare l'attività DALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE.
Nel caso di subingresso per causa di morte in un esercizio di commercio di prodotti alimentari, se gli eredi non sono in possesso del requisito professionale, possono continuare l'attività presentando immediatamente la comunicazione al Comune, con riserva di dimostrare il requisito professionale entro 1 anno dall'apertura della successione.
 

Requisiti professionali

  • Dal 24/4/1999 è stato abolito il Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.), per tutte le "attività commerciali".
  • Dal 13/1/2004 è stato abolito il REC (solo in Lombardia) anche per la "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande": chi vuole svolgere questa attività, deve comunque possedere i requisiti professionali e chiedere un provvedimento di accoglimento al Comune.
  • Dal 24/4/1999 sono stati introdotti solo due settori merceologici, Alimentari e non Alimentari, in sostituzione delle vecchie Tabelle merceologiche (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14).

E' permanente, invece, l'articolo 56 del D.M. 375/88 (R.E.C.) per i titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio (per i quali si possono solo vendere prodotti delle relative tabelle speciali J -W).
Ciò significa che per questi settori non vi è stata la liberalizzazione (ad esempio, le farmacie non possono vendere elettrodomestici o articoli tessili ecc... ).

In base alle istruzioni della nuova modulistica del Registro Imprese andranno comunque specificati almeno i titoli dei prodotti in modo dettagliato: prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi, prodotti carnei, prodotti ittici, supermercato, articoli di vestiario, prodotti tessili, oggetti preziosi, mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi e multimediali, libri ed altre pubblicazioni, prodotti per la persona, per la casa, per lo sport e il tempo libero, prodotti culturali, per l'edilizia, di meccanica, prodotti vari, articoli relativi alla vendita di generi di monopolio, ricambi e accessori per i veicoli, prodotti parafarmaceutici; ristorante-pizzeria-trattoria, bar, discoteca, locale d'intrattenimento.

corsi professionali per il settore alimentare (vendita e somministrazione), sono organizzati e svolti per conto della Regione, esclusivamente da operatori accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi della vigente disciplina regionale.

Se l'attività commerciale nel settore alimentare è svolta in forma societaria, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale.
Il preposto alla gestione commerciale deve essere nominato con "apposito atto". Per il commercio al dettaglio, rivolgersi al Comune di competenza.

Se l'attività commerciale nel settore alimentare è svolta in forma individuale, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al titolare e non ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale.

Informazioni

Termini di conclusione:

Trattandosi di S.C.I.A. l'efficacia è immediata

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo Bersani n. 114/1998 (abolizione licenze e REC) Circolare ministero dell'Industria 3467/c del 28.5.1999 Ex Legge 426/1971 (Norme di principio) Ex D.M. 375/1988 (Rec) Legge Reg. Lombardia n. 5/2007 D.G.R. Lombardia 6919/2008 D.G.R. Lombardia 7813/2008 in vigore dal 29/7/2008 D.G.R. Lombardia 8547/2008 in vigore dal 14/3/2009 D.C. 790/2009 Legge Regione Lombardia n'6/2010 (T.U. Commercio lombardo) D. Lgs. 59/2010 (attuazione direttiva servizi artt. Dal 65 al 71) Legge 241/1990 art. 19 (cosi come modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis) D. Lgs. 160/2010 (Suap) Circolare Regione Lombardia 21 marzo 2011 - n. 3 (modelli S.C.I.A.)

Eventuale operatività:

Silenzio assenso

Modalità di avvio:

Istanza di parte