Assegno di Maternità (erogato dall'INPS) | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

Assegno di Maternità (erogato dall'INPS)

E' prevista la concessione  (da parte dei Comuni)  e la relativa erogazione (da parte dell'INPS di  un assegno di maternità  per l'anno in corso.

Chi ne ha diritto (devono essere presenti tutti i requisiti):

  • le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta disoggiorno effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, diun trattamento previdenziale di indennità di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale o che lo percepisca in misura inferiore a quello dell’assegno (in questo caso l'assegno corrisposto dall'INPS sarà pari alla sola  quota differenziale) 
  • le madri che appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito annuo non superi i valori dell' ISE stabiliti annualmente con apposito circolare dell'INPS.

Nota: La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi.

Quando si fa richiesta: La richiesta va presentata entro 6 mesi dalla data del parto.

Dove si ritira la richiesta: Presso l'ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico.

Dove si presenta la richiesta:
Presso l'ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico, che trasmetterà la richiesta di pagamento all'INPS.

Come avviene il pagamento:
Il pagamento dell'assegno di maternità avviene in unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati da parte dell’INPS.


Le cittadine extracomunitarie rifugiate politiche in asilo, possono accedere al beneficio anche se non in possesso della carta di soggiorno.

Informazioni

Normativa di riferimento:

L. 23.12.1998 n.448 art. 66 Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale 306 del 15/07/1999 e successive modifiche.

Eventuale operatività:

Silenzio assenso

Modalità di avvio:

Istanza di parte