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Esercizi pubblici - attività di somministrazione particolari

Gli imprenditori che intendono avviare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per particolari categorie di utenti, in particolare:

a) al domicilio del consumatore
 

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati
 

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime
 

d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), legge 287/91, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago
 

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno
 

f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche
 

g) nelle scuole
negli ospedali
nelle comunità religiose
in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

h) nei mezzi di trasporto pubblico   possono presentare la segnalazione certificata di inizio attività indirizzata allo sportello unico per le attività produttive utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito del SUAP della Comunità Montana di Valle Camonica (http://www.sportellotelematico.cmvallecamonica.bs.it/).

La segnalazione deve essere firmata dal titolare dell'attività, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

 

 

Gli imprenditori, i professionisti e le associazioni di categoria che intenderanno avvalersi del canale on-line, dovranno essere in possesso delle credenziali di affidabilità, di casella di posta elettronica certificata - PEC e di firma digitale. I professionisti e le associazioni di categoria che presenteranno scia per conto di soggetti terzi, dovranno allegare una procura speciale sottoscritta dal rappresentante e scansionata.     

L'autorizzazione per l'attività mantiene la natura di licenza di polizia, ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S., ed è pertanto soggetta all'accertamento delle condizioni di sorvegliabilità.

In base alla clausola di cedevolezza di cui all'art. 84 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59, le disposizioni di tale decreto, anche in materia di somministrazione di alimenti e bevande, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.

Informazioni

Termini di conclusione:

ll diritto all'esercizio dell'attività è automatico e pertanto la stessa può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA di cui all'art. 19 della legge 241/90, purchè il titolare risulti in possesso dei requisiti soggettivi, dei relativi nulla osta e abbia la disponibilità dei conformi locali sede dell'attività. In caso di incompletezza della documentazione, qualora la segnalazione venga presentata in modello cartaceo, potranno essere richieste integrazioni. Qualora la segnalazione venga presentata priva di elementi essenziali, non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata. Le SCIA incomplete, pervenute in modalità on-line, soggette a un controllo formale al momento della loro presentazione saranno dichiarate irricevibili.

Normativa di riferimento:

Testo unico leggi di pubblica sicurezza adottato con Regio Decreto n. 773/31. Legge n. 287/1991 o legge regionale disciplinante la materia. Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adottato con Decreto Ministero Interni del 17 dicembre 1992, n. 564. D.lgs. 26 marzo 2010, n.59-Attuazione della direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein.

Eventuale operatività:

Silenzio assenso

Modalità di avvio:

Istanza di parte